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Il parto anonimo: ecco cosa prevede la legge per la madre che rinuncia al bambino

Nei giorni scorsi la cronaca nazionale ci  ha segnalato il caso di una neonata abbandonata a Trieste e morta dopo poche ore dal ritrovamento. La neonata era stata notata su un cumulo di calcinacci da una signora che portava a spasso i suoi cani. Scattato l’allarme, gli inquirenti si sono subito messi al lavoro e hanno ritrovato la madre che ha confessato l’insano gesto. Si tratta di una giovane sedicenne, studentessa che  ha dichiarato di non sapere neanche di essere incinta e di aver partorito all’improvviso nel bagno di casa. Spaventata la giovane donna avrebbe calato  con una corda il corpicino che poi è stato rinvenuto a terra. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti in attesa dell’esito dell’autopsia che accerterà i fatti per come sono andati.

Il parto anonimo. Cosa prevede la legge.

Non è nostra intenzione soffermarci sui motivi che hanno condotto la giovane mamma ad abbandonare la bambina, ma piuttosto  soffermarci su uno strumento molto importante, previsto dalla legge, che tutela la madre che non vuole tenere il bambino e il neonato stesso che potrà ricevere tutte le cure. Stiamo parlando del parto anonimo. Non tutte le mamme possono accogliere la maternità che non sempre è voluta, ma si può prevenire l’abbandono nei cassonetti – che poi può avere tragiche conseguenze come il caso della piccola trovata nel capoluogo giuliano – andando a partorire in ospedale.

Il nome della madre non compare sui certificati di nascita. La procedura è prevista dall’ Art. 30 comma 2 D.P.R 396/00 che garantisce che il nome della madre non venga assolutamente menzionato per la durata di 100 anni. All’atto di nascita sul certificato del neonato verrà apposta la seguente dicitura  “nato da donna che non consente di essere nominata”. La struttura ospedaliera è tenuta, per legge, a garantire alla madre tutte le cure post parto di cui ha bisogno. Il bambino non riconosciuto deve essere segnalato, da parte della struttura sanitaria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, in modo da attivare la procedura di adottabilità del bambino che verrà adottato come figlio legittimo da una nuova famiglia.

Il figlio può sapere il nome della madre che lo ha partorito?

Una volta cresciuto il figlio adottato, fino a quando non è intervenuta una sentenza della Cassazione, non poteva accedere alle informazioni sulla sua nascita e il segreto sulla maternità era mantenuto. Ma la  decisione depositata il 25 gennaio del 2017 dalle Sezioni unite della Cassazione ha stabilito che il giudice può, su richiesta del figlio, contattare la madre, ma se quest’ultima vuole mantenere l’anonimato, ha diritto a rimanere segreta. Si è data dunque ai figli la possibilità di conoscere il proprio passato biologico ma il diritto all’anonimato della madre prevale sul diritto del figlio a conoscere chi l’ha partorito.

 

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